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Il contratto di franchising

Il contratto di franchising, a norma dell’articolo 3 della Legge 6 maggio 2004 n. 129 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

E’ il contratto che disciplina le modalità attraverso le quali il franchisor metterà a disposizione del franchisee il proprio marchio ed il proprio know-how contro il pagamento di un corrispettivo a di titolo di fee d’ingresso e/o royaliaties.

Il contratto, deve espressamente indicare:

  1. l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
  2. le modalità di calcolo e di pagamento delle “royalties”, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  3. l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
  4. la specifica del”know-how” fornito dall’affiliante all’affiliato;
  5. le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di ”know-ho” da parte dell’affiliato;
  6. le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione; le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Nella stipula di un contratto di franchising è importante prestare la giusta attenzione ad elementi caratterizzanti l’accordi stesso. Sono questi infatti, insieme all’abilità delle parti nel fare il proprio lavoro, a garantire che il contratto di franchising sia vantaggioso per entrambi. Tra i punti a cui prestare la maggiore attenzione vi sono:

  • La definizione dell’ambito e estensione della clausola di esclusiva. Questa clausola di esclusiva nei Contratti di franchising è solitamente reciproca, in quanto vincola sia il franchisee a non vendere beni prestare servizi in concorrenza con quelli dell’affiliato o del franchisor, obbligando il Franchise nel Contratto di franchising a non venderli e prestare servizi al di fuori del territorio assegnato ad esso dal Franchisor. A sua volta il franchisor è vincolato a non vendere beni e prestare servizi nella zona di competenza territoriale assegnata al franchisee sia personalmente, sia attraverso l’assegnazione della stessa zona territoriale ad altri Franchisees . Questo elemento è una caratteristica fondamentale da verificare con particolare attenzione nel contratto di franchising questo perché la clausola dell’esclusiva “non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve essere prevista dalle parti come indica una famosa sentenza del 09/02/1990 del Tribunale di Lecce.
  • La durata del contratto in franchising. E’ bene precisare che non è prevista una durata massima del contratto di franchising, infatti può essere stipulato un contratto in franchising sia tempo indeterminato ( in questo caso le parti indicheranno nel contratto la modalità e il potere di recesso da parte sia del Franchisor che del franchisee) sia tempo determinato ( in questo caso le parti dovranno disciplinare la facoltà di rinnovo del contratto di franchising. In ogni caso ed è bene precisare questo punto , la durata del contratto in franchising deve in ogni caso essere tale da consentire al franchisee l’ammortamento degli investimenti effettuati.
  • La definizione dell’oggetto del contratto di franchising. Questo elemento non va sottovalutato perché ogni volta che si stipula un contratto di franchising, occorre che venga definito e descritto con particolare minuzia e attenzione tutto il know how, cioè l’insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che permettono di individuare i prodotti e servizi del franchisor.